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AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE CONCERNENTI I PRODOTTI AGRICOLI, REALIZZATE NEL MERCATO INTERNO E NEI PAESI TERZI.

Con il regolamento (UE) n. 1144/2014 del 22 ottobre 2014 del Consiglio sono state stabilite nuove norme relative alle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Motivo della riforma è stato quello di rivedere il regime istituito

da regolamento (CE) n. 3/2008 ora abrogato, per rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione, valorizzare i suoi prodotti, fornendo altresì un sostegno finanziario maggiore. Di seguito è stato emanato il regolamento delegato (UE) n. 1829 del 23 aprile 2015 ed il regolamento di esecuzione n. 1831 del 7 ottobre 2015 con i quali è stata disciplinata la materia. Le azioni di informazione e di promozione vengono attuate in forma di programmi semplici e programmi multipli.

Obbiettivi delle azioni di informazione e di promozione sono:

  1. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;
  2. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;
  3. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;
  4. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita.

In conformità dei regolamenti sopra enunciati la Commissione Europea emana ogni anno un invito a presentare proposte con il quale vengono stabiliti tutti i criteri per accedere alla sovvenzione.

Le proposte da parte dei soggetti sono presentate tramite un portale dedicato entro il termine stabilito dalla norma. In caso di approvazione della proposta presentata, i beneficiari sottoscrivono una convenzione di sovvenzione con lo stato membro (AGEA).

All'Agecontrol, spetta il compito di assicurare l'attuazione dei controlli, previsti dalla predetta normativa, nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento, per la regolare esecuzione delle procedure amministrative afferenti il pagamento degli anticipi e dei saldi, nonché l'eventuale svincolo delle cauzioni.

L'attività di controllo dell'Agenzia svolta esclusivamente per i programmi semplici, è esplicata attraverso verifiche programmate – presso le sedi dell'Agenzia o presso le sedi dei soggetti proponenti - che consistono in:

  • controlli amministrativi: riguardano la verifica, delle domande di pagamento intermedie e saldo e della connessa documentazione di rendicontazione e giustificazione;
  • controlli contabili in loco presso il beneficiario: riguardano la verifica in loco delle spese effettuate in esecuzione del programma in occasione della richiesta pagamento intermedio o di saldo.
  • controlli contabili in loco presso l’ente esecutore: riguardano la verifica in loco delle spese effettuate in esecuzione del programma in occasione della richiesta pagamento intermedio o di saldo
  • controlli tecnici in loco: riguardano la verifica in loco delle attività in esecuzione del programma.

  


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