CONTROLLI EX POST – reg (UE) 2021/2116
Nel contesto delle attività di vigilanza e contrasto alle frodi nel settore delle erogazioni finanziarie destinate all’agricoltura, Agecontrol S.p.A., (società controllata da Agea – decreto legislativo n.99/2004), svolge i controlli ex-post previsti dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021. Tale compito è assegnato ad Agecontrol in virtù dell’articolo 1, comma 1bis, lettera d) del decreto-legge n. 701/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 898/1986 e successivamente modificato dall’articolo 30 del Decreto-legge n. 75/2023, convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023.
La normativa comunitaria di riferimento per i controlli ex-post ha come obiettivo principale verificare che le operazioni finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) siano state effettivamente eseguite e realizzate in conformità alle normative. A tal fine, stabilisce regole precise sul controllo dei documenti commerciali, che includono libri contabili, registri, note, documenti giustificativi, contabilità, informazioni sulla produzione e qualità, corrispondenza commerciale, dati memorizzati elettronicamente, e qualsiasi altra informazione connessa alle operazioni finanziate. Questi controlli si applicano alle imprese che ricevono o effettuano pagamenti legati al sistema di finanziamento del FEAGA, sia direttamente che indirettamente.
La veridicità e la realtà delle attività/informazioni fornite dai beneficiari è accertata attraverso una serie di controlli incrociati, che possono includere, ove necessario, la verifica dei documenti commerciali di terzi, ossia persone fisiche o giuridiche che abbiano un legame diretto o indiretto con le operazioni finanziate, in numero appropriato in funzione del grado di rischio. I controlli vengono estesi, ove opportuno, anche a persone fisiche o giuridiche associate alle imprese o che abbiano un interesse nel raggiungimento degli obiettivi del sistema di finanziamento.
I responsabili delle imprese, o terzi incaricati, sono tenuti a garantire che tutta la documentazione pertinente sia messa a disposizione degli agenti incaricati del controllo o di altre persone autorizzate. Questi controlli, effettuati successivamente all’erogazione dei pagamenti, sono definiti controlli contabili a posteriori e hanno lo scopo di garantire che le operazioni siano state eseguite realmente e conformemente alle normative vigenti.
Le verifiche svolte da Agecontrol S.p.A. riguardano vari settori, tra cui l’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) per i prodotti ortofrutticoli, i Programmi Nazionali di Sostegno (PNS) per la promozione del vino nei paesi terzi, gli investimenti, la distillazione obbligatoria e di crisi, i prodotti dell’apicoltura, i programmi per l’olio di oliva e le olive da tavola, e i programmi scolastici per la fornitura di latte e frutta. Ciascuno di questi settori è regolato da normative comunitarie e nazionali specifiche.
La responsabilità di assicurare alla Commissione Europea il rispetto della normativa comunitaria in materia di controlli ex-post è attribuita ad Agea, la quale, ogni anno seleziona un campione di imprese da sottoporre a controllo, basandosi sulla rilevanza finanziaria delle imprese stesse e su altri fattori di rischio. Tale campione, validato dai Servizi della Commissione viene trasmesso ad Agecontrol S.p.A. per la successiva attività di competenza.
Per lo svolgimento di tali attività, l’Area Controlli ex-post di Agecontrol utilizza i servizi messi a disposizione dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), un’infrastruttura cruciale per la gestione delle informazioni necessarie ai controlli.
I controlli ex-post non intendono replicare quelli già effettuati in precedenza, ma verificare se i rischi ipotizzati, legati a determinate operazioni o all’impresa nel suo complesso, si rivelino fondati sulla base di prove pertinenti, affidabili e obiettive.
In considerazione della delicatezza delle operazioni di controllo, il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, all’articolo 3, attribuisce ai funzionari incaricati delle verifiche la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi dell’articolo 357 del Codice penale e, nei limiti delle loro competenze, quella di ufficiali di polizia giudiziaria, come previsto dall’articolo 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447). Questa qualifica conferisce loro poteri specifici nello svolgimento delle attività di controllo, garantendo la legittimità delle operazioni e il rispetto delle norme.
pubblicato il 18.11.2024