Programmi triennali di attività delle Organizzazioni di operatori del settore oleicolo - Reg. (CE) n. 867/2008.


Il Reg. (CE) n. 1234/2007, del Consiglio dell’Unione Europea, stabilisce che gli Stati membri produttori di olio d'oliva possono riservare una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio d'oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo.
Il Reg. (CE) n. 867/2008, della Commissione Europea, del 3 settembre 2008, stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007, relativamente al riconoscimento ed ai programmi di attività delle Organizzazioni di produttori e delle loro Unioni nazionali, delle Organizzazioni interprofessionali e delle altre Organizzazioni di operatori del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.
Le attività ammissibili al finanziamento comunitario sono quelle di seguito descritte:

  • monitoraggio e gestione amministrativa del settore e del mercato dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;
  • miglioramento dell'impatto ambientale dell’olivicoltura;
  • miglioramento della qualità della produzione di olio d’oliva e di olive da tavola;
  • tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali;
  • diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori con il fine del miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola.

Le organizzazioni di operatori che intendono partecipare alle suddette attività devono essere preventivamente riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dalle Regioni e dalle Province Autonome competenti, ed aver presentato all'AGEA, entro il termine stabilito, uno specifico programma di attività elaborato in riferimento ai settori ammissibili sopra elencati.
Con la Circolare n. 5 del 5 febbraio 2009, AGEA ha disciplinato le modalità di presentazione e di approvazione dei programmi di attività, i meccanismi di finanziamento dei programmi stessi, il sistema di attuazione dei controlli previsti ed i criteri di determinazione delle spese ammissibili.
La medesima Circolare indica Agecontrol quale l’Organismo delegato da Agea all’effettuazione dei controlli, nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento, aventi le seguenti finalità:

  • accertare il regolare svolgimento delle azioni previste e la regolare utilizzazione dei fondi pubblici;
  • prevenire le eventuali irregolarità tecnico-amministrative;
  • garantire, mediante un'efficace monitoraggio delle attività, il conseguimento degli obiettivi progettuali preventivati;
  • recuperare i finanziamenti pubblici in caso di abusi.

Le operazioni di controllo fanno costante riferimento al progetto approvato ed assumono anche carattere di prevenzione e di indirizzo, garantendo il rispetto delle norme, senza ostacolare lo svolgimento delle azioni finanziate. Le attività si sostanziano in controlli di natura contabile e controlli di tipo tecnico o "in itinere":

  • i controlli contabili hanno quale scopo principale la verifica dei rendiconti inerenti le attività realizzate e della relativa documentazione contabile a supporto;
  • controlli tecnici "in itinere" integrano i controlli contabili e sono finalizzati alla verifica dell’effettiva e corretta attuazione dei programmi approvati e delle condizioni per il riconoscimento.

Le attività di verifica possono essere, inoltre, distinte nelle seguenti tre principali fasi:

  • controlli di I fase, miranti a verificare le effettive spese sostenute in relazione all'anticipo ricevuto e l'effettivo e corretto svolgimento delle connesse azioni in attuazione del programma;
  • controlli di II fase, miranti alla verifica della spesa relativa all’intera somma oggetto di richiesta di svincolo parziale della cauzione e dello svolgimento delle azioni previste dal programma, qualora l’organizzazione proponente rientri tra quelle da assoggettare ai controlli tecnici;
  • controlli di III fase, miranti alla verifica delle spese relative all’intera somma oggetto della richiesta di saldo per ciascuna annualità, oltre che dello svolgimento delle azioni previste dal programma, qualora l’organizzazione proponente rientri tra quelle da assoggettare ai controlli tecnici.

Gli esiti di tutti i controlli e riscontri effettuati, riepilogati in appositi rapporti, sono tempestivamente inoltrati ad AGEA per le determinazioni di competenza.

 


(ultimo aggiornamento 07 dicembre 2011)


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